Notizie utili
Bollo Auto 11-2019
Tasse automobilistiche per i veicoli "trasporto per persone e cose (promiscui)"
Con la legge 21 novembre 2000, n. 342 art. 63, lo Stato ha decretato l'abolizione della tassa di possesso per tutti i veicoli di età superiore ai 30 anni.
Sono stati esclusi solo quei veicoli che sono adibiti ad uso professionale. Questa legge fu quindi la base per la Provincia autonoma di Bolzano, di introdurre la stessa disposizione con la Legge Regionale dell'11 agosto 1998, n. 9. Nell'applicazione della legge, tuttavia, c'erano differenze fondamentali.
Mentre nelle leggi statali è stato preso come base l'uso effettivo, l'amministrazione provinciale con un'interpretazione molto semplicistica, si è basata sulla destinazione d’uso, senza considerare in che modo il veicolo sarebbe stato utilizzato. Pertanto ha presteso per tutti i veicoli che ancora si trovavano immatricolati nella categoria „trasporto di persone e cose (promiscuo)“, il pagamento della intera tassa di possesso.
Contro questa pretesa, abbiamo presentato ricorso a suo tempo alla commissione tributaria e nel 2009 (vedi articolo proprio) con un giudizio della 2 ° Commissione Tributaria ci è stato dato ragione. Di conseguenza, i veicoli che sono ancora immatricolati nella suddetta categoria, potevano pure beneficiare delle agevolazioni fiscali.Nel 2015 lo Stato ha apportato alcune modifiche a alla propia legge e prontamente l’amministrazione provinciale ha nuovamente preteso dal 2016 il pagamento dell’intera tassa di possesso per i veicoli immatricolati nella categoria „trasporto di persone e cose (promiscuo)“. Specifiche richieste, anche con l’indicazione della sentenza del 2009, sono state respinte con molta autorità. Di conseguenza abbiamo iniziato nuovamente un iter con ben 6 ricorsi. Uno di questi è stato accettato subito dalla 1 ° Commissione Tributaria, mentre gli altri 5 sono stati decisi dalla 2° Commissione Tributaria a favore dei proprietari di veicoli.
Quindi, per tutti i veicoli che rientrano ancora nella categoria "per il trasporto di passeggeri e merci", deve essere pagata la stessa imposta prevista come per quei veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone, vale a dire metà dell'imposta di possesso con età tra i 20 e 29 anni, e poi solo l'imposta di circolazione forfettaria, qualora i veicoli circolino su strade pubbliche.
Ciò è ancora una prova, che la nostra premura è quella di sostenere gli amantio dei veicoli d’epoca nel migliore dei modi possibili.
Bollo Auto 2016
La giunta provinciale ha modificato con l’art. 1 della Legge provinciale 25 settembre 2015, n° 11, la regolamentazione per quanto concerne le tasse automobilistiche.
A partire del 1° gennaio 2016 è stata reintrodotta per tutti i veicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e che hanno un’età tra i 20 e 29 anni, la tassa di possesso. Questa però è ridotta del 50%. Per tutti i veicoli con età superiore a 30 anni e che sono utilizzati su strade pubbliche, deve essere versata una tassa forfettaria come previsto dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche (cioè Euro 25,82 per gli autoveicoli ed Euro 10,33 per i motoveicoli.
Con questa modifica si ottiene u n adeguamento alla regolamentazione nazionale, con il vantaggio che per i veicoli tra i 20 e 29 anni la tassa è ridotta della metà. Ecco qui sotto il mtesto dell'art. 1:
LEGGE PROVINCIALE del 25 settembre 2015, n. 11
Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
OMISSIS
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate” nonché disposizioni transitorie collegate
1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche.
3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima imma tricolazione in Italia o in un altro Stato.”
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
3. Dal 1° gennaio 2016 le tasse automobilistiche relative agli autoveicoli e ai motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che a quella data siano già ultraventennali sono corrisposte con le modalità ed entro i termini di scadenza di cui al decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462.
OMISSIS
Per chi volesse vedere l'intera legge, potrà trovarla qui: Download
Veicoli atipici
Il codice della strada prevede che i veicoli atipici devono sostenere il collaudo ogni anno.
Quali sono i veicoli atipici?
I veicoli considerati atipici, sono quelli con particolari caratteristiche indicate nel libretto di circolazione. Essi non rispondono in tutto o in parte alle specifiche tecniche necessarie al momento della loro immatricolazione e quindi sono soggetti a normative speciali.
Gira la voce nel nostro settore, che i veicoli iscritti nei registri dell’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) sono da considerarsi atipici. Ciò è riportato tra l’altro anche sul sito dell’A.S.I. stesso. Ritengo che tale attribuzione generalizzata non sia corretta. Vediamo per quale motivo.
I certificati rilasciati dall’A.S.I. sono quattro e sono i seguenti:
- Il certificato di storicità
- Il certificato di identità
- Il certificato FIVA
- Il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche.
Sul sito dell’A.S.I. (www.asifed.it - attività - ASI INFO POINT - certificati) potete trovare la descrizione dettagliata di questi certificati. In pratica però cerchiamo di semplificare citando solo lo scopo per cui vengono emessi.
Il certificato di storicità certifica che il veicolo è di interesse storico semplicemente per l’età che ha. Per ottenerlo è richiesto che il veicolo abbia conservato determinate caratteristiche minime. Questo certificato non ha nessuna influenza sullo stato di immatricolazione del veicolo.
Il certificato di identità invece certifica le condizioni di originalità che il veicolo possiede, o per conservazione o per restauro. Il veicolo deve trovarsi nello stesso stato in cui ha lasciato a suo tempo la fabbrica. Anche questo certificato non ha nessuna influenza sullo stato di immatricolazione del veicolo.
Il certificato FIVA certifica l’età e le condizioni del veicolo ed è necessario per poter partecipare a gare e manifestazioni a calendario A.S.I. ed all’estero. Anche questo certificato non ha effetti sulla immatricolazione.
Il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche è necessario per la immatricolazione o la reimmatricolazione di un veicolo che al momento della sua immatricolazione non ha parte o tutti i requisiti richiesti per un veicolo nuovo. In poche parole detto certificato sostituisce il certificato di origine e permette l’applicazione di normative di eccezione che consentono l'immatricolazione. Pertanto questo certificato, e solo questo, ha effetti sulla immatricolazione o reimmatricolazione di un veicolo, in quanto costituisce la base esclusiva. Solo i veicoli, nei quali documenti è riportato la emissione di questo certificato, possono essere considerati "atipici", con tutte le conseguenze del caso.
Il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche è l’unico documento che interessa gli Uffici della Motorizzazione, in quanto produce gli effetti giuridici-normativi sui quali si basa la immatricolazione e quindi è necessario la citazione sulla carta di circolazione.
Infatti, la circolare n. 4437/M360 del 26 novembre 2003 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statici, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre (vedasi allegato), al punto 3, prevede che ciò sia annotato sulla carta di circolazione.
Gli altri tre certificati non producono, a livello di normativa, nessun effetto degno o necessario di essere citato sui documenti del veicolo e pertanto non sono e non possono essere considerati dagli uffici amministrativi. Pertanto ne consegue che, a livello di normativa, questi certificati non sono atti a far considerare un veicolo atipico.
C’e di più, se vengono revocati questi tre certificati, per qualsiasi motivo, non viene a cadere automaticamente la immatricolazione. Se invece se viene a cadere la iscrizione del certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche, automaticamente viene a cadere anche la immatricolazione concessa con regolamenti di eccezione.
Quanto sopra si basa anche su una esperienza personale. Quando nel lontano 1990 ho ottenuto per la mia vettura la „Targa oro“ (che allora era il corrispondente del certificato di identità), mi sono recato agli uffici della motorizzazione per far annotare detto certificato sui documenti di circolazione. Ciò nella speranza di aver il riconoscimento ufficiale, utile nel caso malaugurato di un sinistro. Svariati funzionari degli uffici preposti mi hanno fatto capire che questo certificato a loro non interessa e che non produce effetti giuridici-normativi. La mia vettura, che da quasi 50 anni ha la stessa targa, non è mai stato cancellato dal P.R.A. e quindi non è un veicolo atipico. Questo varrebbe anche se la mia vettura avesse cambiato la targa per cambio di provincia, deterioramento, smarrimento o furto, in quanto questo non avrebbe prodotto interruzione di immatricolazione.
Troverete sotto allegato anche l’art. 60 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e artt. 214 e 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione), che fanno riferimento ai „Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico“. I nostri veicoli d’epoca, pur certificati dall’A.S.I., ma privi della relativa annotazione sui documenti di circolazione, non sono considerati da questi articoli di legge.
Allegati
Circolare n. 4437/M360 del 26 novembre 2003 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Art. 60 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Artt. 214 e 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione)
Veicoli dell’abolita categoria "promiscuo"
Dopo molto tempo e dopo aver appellato a ben due commissioni tributarie, abbiamo potuto ottenere un successo nella vertenza con la Provincia Autonoma di Bolzano.
La 2a Commissione Tributaria, con sentenza 29/2/09 del 16/04/2009 ha sentenziato che i veicoli dell’abolita categoria "promiscuo" devono essere parificati alla categoria "trasporto di persone".
Ne consegue che anche i veicoli di tale categoria, di età superiore a 20 anni, sono esentati anche in Alto Adige dal pagamento della tassa di possesso e pagano solo una tassa di circolazione forfetaria, qualora circolino su strade pubbliche. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare fino alla Corte di Cassazione. Siamo sempre fermamente convinti, che l’articolo 12 della Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e successive modifiche, nel quale è abolita la tassa di circolazione erariale ed introdotta la tassa automobilistica provinciale, sia anticostituzionale.
Ciò si evince da ben tre sentenze della Corte Costituzionale emesse nell’autunno del 2003 e nelle quali è ripetutamente sancito che le tasse automobilistiche sono di esclusiva competenza dello stato italiano. Queste sentenze non citano nessuna eccezione e quindi neanche a favore della Provincia Autonoma di Bolzano.
Con l’occasione si sottolinea che le leggi 21.11.2000, nr. 342, art. 63 e le suddette sentenze della Corte Costituzionale sono state pubblicate dopo la citata legge provinciale e non contengono nessun riferimento circa la presunta competenza da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre con le Leggi 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 23 e 24) e 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17, 10° comma) viene solo delegata l’amministrazione delle tasse automobilistiche alle Regioni e le province a statuto speciale. Inoltre queste possono variare l’importo fissato dallo Stato solo nell’ambito dal 90 al 110%.
Download sentenza 29/2/09 del 16/04/2009
Con l’occasione ci preme di sottolineare che abbiamo sostenuto questa azione nell’ambito di quanto previsto nel nostro statuto, per dare un contributo concreto a tutto il settore e che viene a vantaggio di tutti gli appassionati della nostra provincia, indipendentemente a quale club appartengano.
Bollo auto
Fino al 1982 si pagava la tassa di circolazione. A partire dal 1983 è stata introdotta la "tassa di possesso" che si paga, per il semplice fatto che il corrispondente veicolo era iscritto nel registro del P.R.A. (Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, Legge 28 febbraio 1983, n. 53). Non aveva più importanza, il fatto di circolare o meno. Tuttavia questa stessa legge prevedeva la possibilità di esenzione per i veicoli iscritti nei registri dell'A.S.I., Registro Storico Alfa Romeo, Registro Storico Fiat e Registro Storico Lancia. Era in ogni modo necessario presentare un istanza al Ministero delle Finanze per ottenere l'esenzione. Successivamente (nel 1996) è stata introdotta la limitazione, che l'esenzione spettava solo ai veicoli costruiti da almeno 30 anni.
A partire dall'anno 1999, le tasse automobilistiche vengono gestite (non determinate) dalle Regioni e quelle a statuto speciale. Facoltà delle Regioni era di poter modificare l'ammontare della tassa nella misura dal 90 al 110% di quella fissata dallo Stato (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 24, 1° comma). Da quell'anno inoltre non era più necessario presentare l'istanza al Ministero delle Finanze, in quanto lo faceva l'A.S.I. direttamente ed in via telematica. Inconveniente: l'interessato purtroppo non riceveva più un decreto (vedi esempio) in mano.
Nel novembre dell'anno 2000 il Governo ha introdotto, con Legge 21.11.2000, n. 342, art. 63, l'esenzione automatica di tutti i veicoli (veicolo è qualunque cosa che abbia almeno una ruota) a partire dall'anno in cui compie il 30° anniversario della sua costruzione. Rimanevano esclusi solo quei veicoli, che venivano "adibiti" ad uso professionale (adibiti=utilizzati, indipendentemente dalla destinazione). Tale agevolazione può essere estesa anche ai veicoli con età compresa tra i 20 e 30 anni, a determinazione della FMI (Federazione Motocislistica Italiana) per le moto ed all'A.S.I. per autoveicoli e motoveicoli. La FMI pubblica sul suo sito internet, l'elenco dei modelli di moto che possono godere dell'agevolazione, mentre l'A.S.I. ha deciso di far concedere tale agevolazione solo a quei veicoli iscritti nei propri registri e quindi verificati tramite gli oltre 240 clubs federati.
A seguito delle leggi del 1992 e 1997 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, 10° comma) che davano in gestione le tasse automobilistiche alle Regioni ed a quelle a statuto speciale, la Giunta della Provincia di Bolzano ha abolito la tassa di possesso erariale, introducendo la tassa automobilistica provinciale. Questa legge è a nostro parere anticostituzionale, poiché anche la Corte Costituzionale stessa in ben tre sentenze del 2003 ha specificato che le tasse automobilistiche sono di esclusiva competenza dello stato italiano, senza peraltro citare nessuna eccezione per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano.
Da parte della Giunta provinciale non c'è stata nessuna reazione all'art. 63 della legge 21.11.2000, n° 342 fino all'anno 2002 compreso. A partire dall'anno 2003 invece la Giunta provinciale concedeva l'esenzione dalla tassa di possesso a tutte le vetture (non veicoli) con età di almeno 20 anni. Pagavano semplicemente la tassa di circolazione forfetaria (Euro 25,82 per gli autoveicoli e Euro 10,33 per i motoveicoli) e solo in caso di circolazione.
A seguito delle proteste dei "Verdi" e su proposta dell'assessore alle Finanze dott. Werner Frick, la Giunta provinciale nel 2004 ha deliberato che a partire dall'anno 2005, i soli autoveicoli per il trasporto delle persone, potevano non pagare la tassa di circolazione solo in quei trimestri in cui non circolano. Sostanzialmente, se un'autovettura circola in tutti i 4 trimestri, avrebbe dovuto pagare l'intera tassa di possesso. Ciò costituisce una grave ed inaccettabile disuguaglianza degli appassionati altoatesini nei confronti dei cittadini nel resto del territorio italiano. Inoltre tutti gli altri veicoli (promiscuo, camion, ecc.) dovevano continuare a pagare la "tassa di possesso". La conseguenza è che col passare del tempo, l'Alto Adige rischia di perdere molti veicoli destinati alla conservazione e questo non è nemmeno nelle intenzioni del legislatore a Roma. I veicoli d'epoca, destinati alla conservazione, costituiscono un patrimonio d'arte contemporanea, che sembra la Giunta provinciale non ha nessun interesse di agevolare, per semplici ragioni di avidità, gli appassionati delle vetture d'epoca.
Reimmatricolazione autoveicoli
Veicoli radiati nel passato, possono ottenere generalmente la reimmatricolazione.
Ci sono però alcuni aspetti di cui riportiamo i principali aspetti.
Il veicolo è stato radito d'ufficio (ciò avviene per il mancato pagamento della tassa di possesso). Questo riguarda principalmente i casi in cui prima dell'introduzione della tassa di possesso (1983), non è stata pagata la tassa di circolazione nei 5 anni precedenti (1978, 1979, 1980, 1981 e 1982).
Per la reimmatricolazione sono necessari i seguenti documenti:
- Documentazione della proprietà (Dichiarazione di vendita da parte dell'ultimo proprietario iscritto al P.R.A. o dei suoi eredi). Anche altri titoli (assegnazione in un asta ufficiale, assegnazione da parte dell'ufficio per oggetti smarriti) possono essere accettati.
- Targa e documenti del veicolo. Se mancano è necessario la denuncia di smarrimento. Se non è più disponibile la targa, è comunque necessario conoscere gli estremi.
- Estratto cronologico del Pubblico Registro Automobili (P.R.A.)
- "Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche". Questio viene emesso dall'A.S.I. e costa 106,00 Euro.
- Necessitano 6 foto.
1) vista 3/4 anteriore/sinistra, 2) Motore dal lato destro, 3) Motore dal lato sinistro, 4) Punzonatura del numero del motore, 5) Punzonatura del numero di telaio e 6) targhetta riassuntiva. Le fotografie devono essere prodotte su carta fotografica normale (fotosensibile) nel formato 10x15.
Stampe da computer, anche su carta fotografica, non sono ammesse.
Con questa documentazione può essere ottenuta la reimmatricolazione del veicolo con la vecchia targa (se è ancora presente). In questo caso deve essere pagata anche la tassa di possesso per gli ultimi 3 anni, maggiorata del 50%. Altrimenti al veicolo sarà assegnata una nuova targa.
La cancellazione del veicolo può essere stata richiesta anche "oper cessata circolazione". In questo caso la reimmatricolazione avviene come sopra descritto. Ovviamente non esistono più la targa e i documenti originali ed al veicolo sarà assegnata una nuova targa.
Problemi si possono incontrare se il veicolo è stato radiato "per demolizione". Anche se la demolizione di fatto non è stata eseguita, in Alto Adige questo fatto non ha più nessuna importanza. Non conosciamo una spiegazione motivata. In altre Provincie la questione non viene trattata in questa maniera rigida.
Assicurazioni
Per i veicoli storici e d’epoca svariate compagnie di assicurazione offrono delle polizze speciali. Le condizioni, per poter accedere a queste polizze, possono essere differenti da compagnia a compagnia. In considerazione al fatto che questi veicoli percorrono solo pochi chilometri l’anno, i premi variano da 100,00 a 200,00 Euro per anno. Con queste polizze non ci sono limitazioni per quanto riguarda l’uso e la circolazione: i veicoli possono circolare in ogni momento e possono raggiungere qualsiasi luogo (anche all’estero).
ATTENZIONE:
Esistono anche polizze ancora più economiche. Onde evitare brutte sorprese, raccomandiamo in questo caso di chiarire, se la copertura assicurativa è sempre valida senza limiti o se è valida solo in caso di raduni e manifestazioni.
Esistono anche le cosiddette polizze cumulative, in altre parole con una sola polizza possono essere assicurati più mezzi. Normalmente però può circolare solo un mezzo alla volta. Altre compagnie offrono una polizza per ogni singolo veicolo. In questo caso i veicoli sono indipendenti e possono circolare anche contemporaneamente.
La maggior parte delle compagnie limita il numero degli autisti a due. Altre compagnie fanno riferimento anche all’età dell’autista. In questo caso per guidatori, sotto una certa età (21 rispettivamente 25 anni), sono richiesti supplementi. Altre compagnie invece richiedono semplicemente, che il guidatore è in possesso di una patente valida.
Quasi tutte le compagnie pretendono che i veicoli siano iscritti in appositi registri per veicoli d’epoca. L’iscrizione può essere fatta nei registri dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano - Torino) o nei Registri Storici Fiat, Lancia o Alfa Romeo. Per i motoveicoli è possibile anche l’iscrizione nei registri della F.M.I (Federazione Motociclisti Italiana). In alcuni casi viene anche riconosciuta la iscrizione nei registri dell’A.A.V.S. (Associazione Amatori Veicoli Storici - Trieste) o anche altri registri.
Esistono tuttavia anche compagnie che non richiedono tali iscrizioni. È sufficiente appartenere ad un club legalmente costituito. In altri casi ci sono limitazioni per quanto riguarda la cilindrata del motore, che deve essere superiore a 1.000 ccm.
Per quanto riguarda i rischi coperti, questi generalmente si riferiscono solo alla responsabilità civile. Altri rischi (carro attrezzi, assistenza legale) possono essere compresi o devono essere aggiunti separatamente.
Altre limitazioni si possono avere anche per quanto riguarda la destinazione del veicolo (autovettura per trasporto persone, per trasporto promiscuo, autocarri, caravan, ecc.).
Noi in ogni modo informiamo i nostri soci in questa ottica, consigliamo la migliore possibilità di assicurare il loro veicolo d’epoca.
Certificati
Attestato di storicità
Documento che consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del Codice della Strada e art. 215 del suo regolamento, l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso si sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 30/12/1982 n. 953, convertito in Legge 28/02/1983, n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazioni). Viene rilasciato anche „ad probationem“ ai sensi dell’art. 63 commi 2 e 3 della Legge 21/11/2000, n. 342 a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni. L’attestato di storicità certifica che il veicolo è, solo per l’età che ha, di interesse storico. Non è necessario che sia originale, ma deve possedere almeno i seguenti requisiti minimi:
- carrozzeria e/o telaistica (compreso le misure delle gomme) conforme all'originale e si trova in buono stato;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- interni/selleria decorosi.
Il rilascio ha, a partire del 1° luglio 2009, un costo di 21,10 Euro per le vetture e 11,10 Euro per le moto, a condizione che il socio fornisce le 6 foto necessarie.
Se la domanda è accettata, il socio riceve un documento a conferma dell’iscrizione.
Esempio delle foto:
Certificato d'identità
Documento di riconoscimento dell'autoveicolo, indicante la sua datazione e classificazione secondo il Regolamento Tecnico FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e il rilascio della Carta d'Identità FIVA, nonché il particolare trattamento assicurativo. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni.
Il Certificato d'Identità consiste in un documento contenente la fotografia, i dati identificativi dell'autoveicolo, la classificazione, la descrizione delle eventuali difformità riscontrate e, se necessario, la storia dell'autoveicolo. Concederà altresì in uso una TARGA corrispondente al documento.
Per il „Certificato di Identità“ le richieste sono ben più impegnative ed il veicolo deve trovarsi in condizioni originali o essere stato restaurato conforme all’originale. Sono necessari ca. 15 foto e campioni dei materiali. La domanda deve essere spedita a Torino e periodicamente (generalmente 1 volta l’anno) viene una apposita commissione per esaminare il veicolo. Se il veicolo è corrispondente all’originale, il socio riceve unl documento, nel quale è indicato anche lo stato dello stesso, assieme ad una targa di ottone di formato ovale.
Il rilascio ha un costo di 106,00 Euro per le vetture e 61,00 Euro per le moto, a condizione che il socio fornisce le foto necessarie e provvede a compilare correttamente il relativo modulo di richiesta.
Carta d'identità FIVA
Documento di riconoscimento dell'autoveicolo indicante la sua datazione e classificazione, emesso ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo.
Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato agli autoveicoli immatricolati nei paesi esteri. In questo caso bisogna richiederlo tramite la rappresentanza del rispettivo Paese. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni.
Il rilascio ha un costo di 106,00 Euro per le vetture e 61,00 Euro per le moto, a condizione che il socio fornisce le foto necessarie e provvede a compilare correttamente il relativo modulo di richiesta.
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche
Per gli autoveicoli iscritti o iscrivibili nei propri Registri Storici, sia provenienti dall'estero, sia mai immatricolati al PRA o sia da esso radiati, al fine di consentire l'immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia, oppure, se immatricolati, consentire la revisione periodica, ai sensi degli artt. 60 del Codice della Strada e 215 del suo Regolamento, l'ASI rilascia la Certificazione delle Caratteristiche Tecniche. Il documento, emesso in relazione alla circolare del Ministero dei Trasporti DG n. 170 del 15.09.1986, attesta la data di costruzione dello specifico autoveicolo, nonché le caratteristiche tecniche che il modello di autoveicolo dovrebbe possedere. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni.
Il rilascio ha un costo di 106,00 Euro per le vetture e 61,00 Euro per le moto, a condizione che il socio fornisce le foto necessarie e provvede a compilare correttamente il relativo modulo di richiesta.
La luce di giorno
Il Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, "Modifiche ed integrazioni al codice della strada", stabilisce che "Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.".
In sede di conversione con la Legge 1 agosto 2003, n. 214, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada." viene aggiunta la frase: "ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI." (vedi a pagina 6, testo in rosso) che ha per conseguenza che tutti i veicoli iscritti nei predetti Registri possono circolare di giorno sulle strade extraurbane senza dover accendere i fari.
Attenzione: sulle superstrade (p.es. MEBO) e sulle autostrade rimane in vigore tale obbligo anche per i veicoli iscritti.
Il link sopra inserito vi consente di aprire il testo coordinato fra il Decreto legge e la legge di conversione.
Consigliamo di stampare la parte della legge e di allegarla ai documenti del veicolo.