Lo statuto del Nostalgic Car Club 

   

TITOLO 1 - Costituzione, denominazione, sede e scopi del Club

Articolo 1

É costituita una libera associazione con la denominazione "Nostalgic Car Club" con sede in Vipiteno (BZ), Via Gänsbacher 50. Il presidente può, sentito i vicepresidenti ed i consiglieri, stabilire che la segreteria del Club, per motivazione interna, possa essere dissociata presso una sede diversa.

Articolo 2

Il "Nostalgic Car Club" è una associazione senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e propagandare la conservazione di autovetture e moto d'epoca. Tale attività può riguardare attività culturale sportiva, turistica, informativa, ecc. ma comunque sempre finalizzata alla conservazione di autovetture e moto d'epoca.

  

 È fatto divieto di svolgere attività diverse da quella sopra prevista ad eccezione di quelle attività connesse direttamente alla stessa.  

Il "Nostalgic Car Club" a sua volta può chiedere la federazione all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) di Torino o altra Associazione con finalità analoghe. Inoltre il "Nostalgic Car Club" può aderire anche ad altre associazioni ed unioni allo scopo di meglio soddisfare il suo compito precedentemente specificato. È posta condizione che le suddette Associazioni ed Enti non siano in contrasto in qualsiasi modo con l’A.S.I. e le sue istituzioni e normative. 

TITOLO 2 - Soci del "Nostalgic Car Club"

Articolo 3

Possono associarsi al Club in qualità di soci chiunque abbia interesse a sostenere gli scopi del Club. Pertanto non è obbligatorio il possesso di un veicolo d’epoca.

Articolo 4

La richiesta di associazione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo del "Nostalgic Car Club", la quale si riserva il diritto insindacabile di accettarla o di respingerla. L'accettazione della richiesta di adesione comporta il versamento di una tassa di iscrizione oltre alla quota annuale in vigore al momento della accettazione della richiesta. Richiedenti che non sono in possesso di un veicolo d’epoca sono esonerati dal versamento della tassa di iscrizione, che però è dovuta in caso di acquisto di una vettura o moto d’epoca. Sono altresì esentati dal versamento della tassa di iscrizione i soci già precedentemente tesserati A.S.I. tramite altro club con analoghe condizioni.

Articolo 5

Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, il regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo del "Nostalgic Car Club".

  

La perdita della qualità di socio ha luogo:

       
  1. per scioglimento del "Nostalgic Car Club",
  2. per rinuncia scritta,
  3. per inattività e morosità,
  4. per radiazione dovute a cause di indegnità od a seguito di gravi infrazioni alle norme statutarie.

La radiazione di cui ai punti c) e d) può essere deliberata esclusivamente dalla Assemblea dei soci, dietro motivata proposta del Consiglio Direttivo e sentito il socio interessato. Un socio non può iniziare (fondare) senza preventiva autorizzazione del Direttivo una qualsiasi attività che sia in contrasto o in concorrenza in qualsiasi modo con gli interessi del "Nostalgic Car Club".

TITOLO 3 - Gli organi del "Nostalgic Car Club"

Articolo 6

Gli Organi del "Nostalgic Car Club" sono i seguenti:

    
  1. l'Assemblea generale dei soci che è sovrana,
  2. il Presidente ed i due Vicepresidenti,
  3. i Consiglieri,
  4. il Segretario,
  5. i Commissari Tecnici (Auto e moto),
  6. il Revisore dei Conti.
  7. il Collegio dei Probiviri; 

Articolo 7

Le Assemblee dei soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la determinazione dell'attività e per la elezione del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene mediante lettera a ciascuno dei soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata. La convocazione di una Assemblea straordinaria può avvenire ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario a seguito di un evento che necessita di essere discusso dalla globalità dei soci. Qualora venga richiesto una Assemblea straordinaria da 20 soci o da almeno il 10% dei soci, la sua convocazione è obbligatoria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avere luogo entro e non oltre 90 giorni dall'evento che l'ha determinato la necessità di cui sopra. La lettera di convocazione deve contenere l’ordine del giorno. Sarà nominato un presidente ed un segretario dell’Assemblea e sarà redatto regolare verbale.     

Le Assemblee possono aver luogo presso la sede o la segreteria del "Nostalgic Car Club", come anche in luoghi opportuni fuori della sede sociale.

Articolo 8

La Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Le Assemblee straordinarie hanno potere deliberativo, qualora sia presente almeno un terzo dei soci iscritti al momento della convocazione.    
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.    
Per la modifica del presente statuto, dell'atto costitutivo e della denominazione sociale è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci intervenuti alla relativa Assemblea.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo del "Nostalgic Car Club", ha l’obbligo di rispettare le delibere delle Assemblee dei soci ed è costituito:  

  
  1. dal Presidente che lo presiede
  2. dai Vicepresidenti
  3. dai Consiglieri
  4. dal Segretario
  5. dai Commissari Tecnici (Auto e Moto)
  6. dal Revisore dei Conti 

Il presidente, i vicepresidenti, i consiglieri, il Collegio dei Probiviri, il Revisore dei Conti ed il segretario sono eletti ogni quattro (4) anni dall'Assemblea Ordinaria dei soci. Il presidente eletto, alla scadenza del suo mandatato non può essere rieletto per il quadriennio successivo, nel quale è nominato automaticamente consigliere. I due vicepresidenti devono appartenere a gruppi linguistici diversi. I consiglieri eletti sono quattro più uno ogni 50 soci con un numero massimo di 10. Questi nominano i Commissari Tecnici.   

 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei componenti il Direttivo. Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri tesserati dal club, e che non rivestono altre cariche all'interno del club stesso. Almeno uno dei Probiviri deve appartenere ad un gruppo linguistico diverso dagli altri due. Il Collegio dei Probiviri è competente per dirimere eventuali controversie tra soci. Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia previo eventuale tentativo di conciliazione trasmette le proprie decisioni esecutive al Direttivo per l'attuazione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti alla segreteria del Collegio. È in facoltà del socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri per ogni controversia fra il socio stesso ed il club. Il Collegio è pure competente a dirimere, quale giudice di secondo grado, le eventuali controversie di cui all'art. 5 secondo comma, lettera d). I soci hanno l’obbligo di affidare tutte le controversie originate dal rapporto di associazione, al Collegio dei Probiviri e di rispettare le decisioni del Colleggio stesso. 

  

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e redige verbale sugli argomenti discussi e le decisioni deliberate. I soci hanno diritto a visionare i verbali ed a richiedere copia. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo procederà in questo caso alla sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente elezione.

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale del "Nostalgic Car Club", detiene la firma sociale ed ha il compito e la responsabilità di dirigere e coordinare tutte le ordinarie attività sociali, seguendo le decisioni delle Assemblee dei soci.    
Il Presidente ha la facoltà di delegare sotto la sua responsabilità determinati incarichi a collaboratori anche esterni e professionisti. Il Presidente è temporaneamente sostituito da uno dei Vicepresidenti in funzione all'impedimento verificatosi. In caso di dimissioni o destituzione del Presidente, dovrà essere rieletto un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla fine del periodo in corso. Tale incarico non viene considerato in relazione alla rieleggibilità, qualora la sostituzione avviene a oltre la metà del periodo di carica previsto.

Articolo 11

Il Revisore dei Conti provvede a verificare i documenti e libri contabili del "Nostalgic Car Club" per quanto concerne il loro aspetto legale ed amministrativo.    
   
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno e sarà redatto idoneo bilancio annuale entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Tale bilancio deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci.

Articolo 12

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.    
Il segretario provvede a svolgere tutte le attività amministrative del "Nostalgic Car Club" come corrispondenza e contatti con altri Enti, con i soci, i Commissari Tecnici, redige i verbali, tiene l'inventario e la contabilità del "Nostalgic Car Club". Il segretario può disporre un fondo spese (piccola cassa) a piè di lista per l'acquisto di materiale necessario alla sua attività (cancelleria, carte valori, ecc.). Inoltre soprassiede all'incasso delle quote sociali. Per l'attività contabile/amministrativa e le spese non documentabili è riconosciuto al segretario un'indennizzo forfettario annuale da stabilire dall'Assemblea Ordinaria a titolo di spese di gestione, comunque entro i limiti di cui all'art. 10, comma 6 c. del D.Leg. 04.12.1997 n. 460.

Articolo 13

I Commissari Tecnici sono responsabili per gli adempimenti richiesti dai soci per quanto concerne le pratiche da inoltrare all'ASI (Automotoclub Storico Italiano), nonché devono essere disponibili ad essere presente alle sessioni di omologazione, se queste sono organizzate dal Club, sia in sede propria che in sede esterna.

Articolo 14

I soci si distinguono in: soci ordinari e soci onorari.    
I soci ordinari sono generalmente persone fisiche interessate alle attività del "Nostalgic Car Club" ed in particolare la conservazione del patrimonio di vetture d'epoca. In casi particolari il Consiglio Direttivo può consentire l’accettazione in qualità di soci anche di Associazioni e/o Enti privati e pubblici. Il socio ordinario è tenuto a versare la sua quota, che viene stabilita annualmente in occasione dell'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre la fine di febbraio dell'anno a cui si riferisce. Dopo tale data, il socio è tenuto a versare una mora pari al 10% della quota per ogni mese di ritardo. Un socio può aderire al "Nostalgic Car Club" solo se è in regola con il pagamento delle quote degli anni precedenti. Sono possibili condizioni particolari per soci pensionati.    
La quota sociale è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo le condizioni previste dalla legge. Il socio che non rinnova annualmente la sua quota è considerato rinunciatario e non ha diritto di rimborso delle quote precedentemente versate, ne alla loro rivalutazione.    
Possono essere nominati soci onorari, persone che in particolar modo contribuiscono o hanno contribuito all'attività del "Nostalgic Car Club".

Articolo 15

Il patrimonio del "Nostalgic Car Club" è costituito:

    
  1. dalle quote di adesione dei singoli soci
  2. dai contributi pubblici e/o privati (sponsor)
  3. dagli avanzi di gestione, emergenti dal rendiconto finale approvato dall'Assemblea dei soci. L’eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi di riserva o capitale non può essere distribuito durante la vita dell’associazione fra i soci, salvo che non sia imposto dalla legge. Inoltre è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

TITOLO 4 - Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 16

Lo scioglimento del "Nostalgic Car Club" e la devoluzione del patrimonio ad un ente o associazione con finalità analoghe spettano all'Assemblea dei soci. La relativa decisione deve essere sottoposta al parere dell’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 662/96.    
Per la relativa delibera è necessario la maggioranza dei presenti.    
In caso di scioglimento per qualsiasi causa determinata, è nominato un Comitato di Liquidatori, composto da 2 a 5 membri, scelti anche fra persone estranee al "Nostalgic Car Club". Il Comitato dovrà sottoporre entro 90 giorni un bilancio finale, per ottenere l'approvazione.    
Se dal bilancio finale di liquidazione emergesse un avanzo finanziario, esso sarà destinato secondo le decisioni da prendere dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Nel caso che dal bilancio finale di liquidazione emergesse un disavanzo finanziario, questo dovrà essere coperto da tante quote parziali quanto sono i soci iscritti al momento dell'Assemblea deliberante lo scioglimento. Da questo obbligo gli eventuali Enti pubblici sono esonerati dalla copertura del disavanzo.

Articolo 17

La durata del "Nostalgic Car Club" è prevista fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata tacitamente una o più volte di cinque in cinque anni in assenza di delibera di scioglimento. 

  

 Questo Statuto è stato approvato dai soci costituitisi in data 20.10.1999 e modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 25.05.2001.